Ultima modifica: 14 Marzo 2024
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F.A.Q. – domande frequenti

Le risposte ai dubbi più ricorrenti

Indice delle faq (ultimo aggiornamento marzo 2024):

FAQ
per le famiglie
FAQ
per il personale della scuola
FAQ
per gli operatori esterni

A. Iscrizioni 

B. Alunni con disabilità

C. Scuola infanzia

D. Vaccinazioni 

E. Religione cattolica 

F. Messa a disposizione docenti per supplenze 

G. Uso locali della scuola 

 

 

 

 

A. ISCRIZIONI

 

 

 

Domanda 1: CHE DIFFERENZA C’E’ SE SCELGO LA VOSTRA SCUOLA COME PRIMA O COME SECONDA SCELTA, NELLA MIA DOMANDA DI ISCRIZIONE?

Risposta: La scuola indicata come prima scelta è quella che riceve la domanda, la accoglie e, se le domande sono in eccesso rispetto al numero di posti disponibili, stila una graduatoria secondo i criteri definiti dal Consiglio d’Istituto, accetta le domande collocate in posizione utile e inoltra le restanti alla scuola di seconda scelta.

La scuola di seconda scelta accoglie le domande se ha ancora posti disponibili; nel caso in cui non abbia posti disponibili, rimanda la domanda alla scuola di prima scelta; nel caso in cui i posti disponibili siano in numero minore delle domande arrivate in seconda battuta, accetta le domande sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per le domande di seconda scelta, rinviando le altre alla scuola di prima scelta. 

 

Domanda 2: DOVE TROVO SUL VOSTRO SITO GLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE PRIME CLASSI DEL PROSSIMO ANNO? SUL MODULO DI DOMANDA OCCORRE SCEGLIERE TRA QUATTRO TIPI DI ORARIO DIVERSI (24-27-30-40 ORE/SETT.): COME SONO STRUTTURATI?

Risposta: Come illustrato nell’incontro di presentazione della scuola, gli orari previsti dalla domanda di iscrizione sono quelli ministeriali, perché la normativa prevede che così siano indicati.

Gli orari che saranno effettivamente attivati nei nostri plessi per l’a.s. scolastico 2019-2020 (compatibilmente con le risorse che saranno assegnate alla scuola) sono i seguenti: 

SCUOLA PRIMARIA:

  • 40 ore settimanali per le classi a tempo pieno, articolare su 5 giorni settimanali, nel plesso Griffa e nella sezione B del plesso Ferrari.  
  • 29 ore settimanali per le classi a tempo “normale”, articolate su 6 giorni nel plesso De Amicis (dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 il sabato).
  • 29 ore settimanali per le classi a tempo “normale”, articolate su 6 giorni nella sezione A del plesso Toti (dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 il sabato). ATTENZIONE: questa opzione non è stata più attivata per le nuove classi, e rimane una sola classe 5A per l’a.s. 2023/2024. 
  • 28 ore settimanali articolate su 5 giorni, con mensa e prolungamento pomeridiano nelle sezioni B e C Toti. Da valutare se effettuare 5 gg. con orario 8,00-13,30 (opzione già presente nella domanda degli anni precedenti, ma non attivata per mancanza di numero minimo).
  • 27,5 ore settimanali articolate su 5 giorni, senza mensa e senza rientri pomeridiani, nella sezione A Ferrari (8.00- 13.30 dal lunedì al venerdì).

SCUOLA MEDIA: 

  • 30 ore settimanali su 6 giorni (dalle 8.00 alle 13.00, dal lunedì al sabato)
  • 30 ore settimanali su 5 giorni (dalle 8.00 alle 14.00, sabato escluso)

 

Domanda 2bis: VISTO CHE CI SONO TEMPI SETTIMANALI DIFFERENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA, GLI ALUNNI STUDIANO DI PIU’ NELLE CLASSI CON UN TEMPO PIU’ LUNGO?

Risposta: Tutti  i plessi della scuola primaria mettono in atto i percorsi previsti dal curricolo di istituto e si confrontano periodicamente attraverso riunioni di classi parallele, in modo che in ogni plesso l’offerta didattica sia equivalente, anche se declinata in tempi più o meno lunghi. 

 

Domanda 3: VORREI ISCRIVERE MIO FIGLIO ALLA VOSTRA SCUOLA PRIMARIA, MA NON RISIEDO NEL VOSTRO STRADARIO, HO SPERANZA CHE LA MIA DOMANDA VENGA ACCOLTA?

Risposta: Le domande di iscrizione saranno accolte fino ad esaurimento posti, sulla base di una graduatoria che verrà stilata secondo i criteri proposti dal Consiglio d’Istituto, che si trovano insieme alle altre utili informazioni, in questa pagina

Qualora le domande fossero in numero pari o inferiore ai posti disponibili, la questione dello stradario non si pone, poiché la scuola può tranquillamente accettare anche una domanda di chi risiede altrove.

Nel caso in cui le domande superino la disponibilità, la graduatoria non si baserà unicamente sullo stradario, ma terrà conto anche di altri criteri, tra cui, ad esempio, la presenza di fratelli e sorelle già frequentanti nel nostro Istituto.

Si consiglia quindi di presentare la domanda, indicando nello spazio apposito sia l’eventuale presenza di altro figlio nella stessa scuola, sia altre eventuali informazioni che si ritiene possano essere utili alla scuola per stilare la graduatoria. 

(Lo stradario dell’IC Centro Storico è consultabile alla pagina Dove siamo)

 

Domanda 4: VORREI CONOSCERE IL NOME DEGLI INSEGNANTI DELLE FUTURE CLASSI PRIME. E’ POSSIBILE?

Risposta: comunemente si verifica che i docenti in uscita dalle classi quinte vengano assegnati per l’anno successivo alle prime, tuttavia bisogna tenere presente che l’assegnazione definitiva è effettuata con provvedimento del dirigente all’inizio di ciascun anno scolastico. Tale assegnazione tiene necessariamente  conto di numerosi elementi, tra cui: trasferimenti, assegnazioni provvisorie, part-time, e, non ultima, l’organizzazione dell’Istituto nella sua complessità.

 

Domanda 5: MIO FIGLIO E QUATTRO AMICI VORREBBERO ESSERE ISCRITTI NELLA STESSA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA “PANZINI”: PERCHÉ LA DOMANDA PREVEDE LA SCELTA DI UN MASSIMO DI DUE COMPAGNI?

Risposta: La formazione delle future classi prime viene effettuata dalla commissione classi tenendo conto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti ed adottati dal Consiglio d’Istituto. Il primo criterio, in assoluto, è costituito dall’esigenza di formare classi ben bilanciate, per consentire agli studenti e ai docenti di lavorare nel miglior modo possibile ed evitare il formarsi di differenziazioni forti tra le classi e sezioni.
Tenendo fermo questo criterio, la commissione cerca nei limiti del possibile di accontentare le richieste dei genitori relativamente alla lingua, alla scelta degli amici o ad altre esigenze che le famiglie  ci presentano.
In base alla nostra esperienza, non è produttivo che stiano insieme, nella stessa classe, molti ragazzi che hanno frequentato insieme la scuola primaria o che frequentano insieme attività di vario tipo, perché questo crea dei “blocchi” già precostituiti che non favoriscono la creazione del nuovo gruppo-classe.
Per questo motivo abbiamo dato la possibilità di indicare solo due nomi di possibili compagni (e in ogni caso non possiamo garantire che entrambi gli amici scelti saranno nella stessa classe).
La commissione prenderà in considerazione tutte le richieste e le motivazioni esplicitate dalle famiglie nello spazio apposito della domanda ed accoglierà tutte quelle che non confliggono con la formazione di gruppi-classe ben bilanciati e rispondenti ai criteri stabiliti.

 

Domanda 6: IL FATTO CHE MIO FIGLIO SIA “OBBLIGATO” IN UN DETERMINATO PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA, SIGNIFICA CHE SONO CERTO CHE VERRA’ INSERITO IN QUEL PLESSO?

Risposta: la definizione di “obbligato” viene utilizzata per indicare i bambini che hanno raggiunto l’età dell’obbligo, cioè tutti quelli che per legge sono tenuti a frequentare la prima classe della scuola primaria il prossimo anno scolastico. Non si tratta quindi di un obbligo alla frequenza in un determinato plesso, ma di un generico obbligo a frequentare la scuola. Ne consegue che tale obbligo non costituisce un diritto ad essere inseriti nel plesso più vicino. Le domande di iscrizione saranno accolte fino ad esaurimento posti, sulla base di una graduatoria che verrà stilata secondo i criteri proposti dal Consiglio d’Istituto.

 

Domanda 7: PERCHE’ NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE MI VIENE CHIESTO SE MIO FIGLIO E’ STATO VACCINATO?

In base al cosiddetto “decreto vaccini” la scuola ha il compito di tenere conto della condizione vaccinale degli alunni al momento della formazione classi (in quanto, se le condizioni oggettive lo consentono, non devono essere inseriti nella stessa classe più di due alunni non vaccinati). Per questo si richiede ai genitori tale dichiarazione, che è utile al lavoro della Commissione classi, così come le altre informazioni richieste (nome dei compagni, seconda lingua straniera per la scuola media, tempo scuola ecc.). Tale richiesta non sostituisce i controlli che la legge prevede in capo all’Asl di riferimento, ma è ad uso esclusivo dell’organizzazione scolastica del nostro istituto. 

 

Domanda 8: COSA DEVO ACQUISTARE PER MIO FIGLIO CHE FREQUENTERA’ LA PRIMA A SETTEMBRE (zaino, grembiule, ecc…)?

Risposta: tutte le classi prime di scuola primaria avranno un’assemblea dei genitori ad inizio settembre, in date che saranno comunicate tempestivamente sul sito e via e-mail all’indirizzo utilizzato per l’iscrizione online. In tali occasioni saranno fornite tutte le informazioni utili.
In generale per il primo giorno si richiedono: grembiule, zaino, astuccio. I genitori sono invitati ad acquistare un grembiule di colore “blu Europa” sia per le bambine che per i bambini. I libri sono gratuiti: potranno essere prenotati durante l’estate nelle librerie convenzionate con il Comune di Rimini esibendo il codice fiscale dell’alunno/a. Per i non residenti, contattare la segreteria della scuola.

Per la scuola media, nei primi giorni gli alunni avranno modo di conoscere tutti i docenti e ciascun insegnante comunicherà direttamente ad essi i materiali necessari per le varie discipline. 

 

Domanda 9 (nuova): A QUALE CLASSE PRIMA E’ STATO ASSEGNATO MIO FIGLIO PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO? HO VISTO SUL REGISTRO ELETTRONICO CHE E’ GIA’ IN UNA SEZIONE DEFINITA. 

Risposta: si comunica che, per ragioni tecniche, al termine della fase di accettazione delle domande di iscrizione per le classi prime, generalmente intorno al mese di febbraio/marzo, tutti gli alunni iscritti per la prima volta al nostro Istituto per l’a.s. successivo, risultano visibili ai rispettivi genitori (se questi ultimi sono già attivi come utenti del registro elettronico perché già in possesso di credenziali per un alunno già frequentante) quali alunni iscritti ad una classe prima già definita. Si precisa che si tratta di un accorpamento iniziale massivo di tutti i nuovi iscritti in un solo gruppo classe. La sezione effettiva sarà comunicata agli interessati in estate, al termine delle operazioni compiute dall’apposita commissione per la formazione delle classi. 

 

B. ALUNNI CON DISABILITA’

 

Domanda 1: PERCHÉ L’ALUNNO CON DISABILITÀ NON È “COPERTO” PER TUTTE LE ORE CON L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO?

Risposta: Perché l’insegnante di sostegno non ha il compito di “coprire”, ma di aiutare, sostenere, integrare il lavoro dei docenti curricolari, con i quali è corresponsabile della classe, così come gli altri docenti sono corresponsabili dell’attività individualizzata con l’alunno con disabilità.

 

Domanda 2: PERCHÉ L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO NON PORTA SEMPRE FUORI DALLA CLASSE L’ALUNNO CON DISABILITÀ?

Risposta: Perché le attività della classe, comprese quelle previste per l’alunno con disabilità, sono programmate tenendo conto delle situazioni e difficoltà specifiche.

Lavorare in classe, oppure a piccolo gruppo, o individualmente, o anche a classi aperte sono alcune delle modalità che il consiglio di classe/team docente, in accordo con il docente di sostegno, può mettere in atto per il più efficace raggiungimento degli obiettivi didattici e di integrazione.

 

Domanda 3: PERCHÉ L’ALUNNO CON DISABILITÀ NON RESTA SEMPRE IN CLASSE CON I COMPAGNI?

Risposta: In alcuni casi è necessario prevedere momenti individualizzati fuori dalla classe. Questa modalità non sarà mai attivata come “espulsiva”, ma può essere utilizzata per consentire un breve periodo di riposo per l’alunno con disabilità, quando le attività didattiche diventano per lui troppo pesanti, oppure per alleggerire momenti di impegno intenso dell’alunno e/o della classe, o ancora per rinforzare apprendimenti che possono giovarsi del rapporto individualizzato uno a uno o del lavoro a piccolo gruppo.

 

Domanda 4: CHE COSA SUCCEDE SE LA CLASSE, A CAUSA DELLA PRESENZA DELL’ALUNNO CON DISABILITÀ, RIMANE “INDIETRO CON IL PROGRAMMA”?

Risposta: È importante ricordare che non esiste più il programma, ma la programmazione, che viene elaborata dai docenti sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, calandola sulle esigenze della classe e quindi tenendo conto delle specifiche necessità che si manifestano con la presenza di diversità.

Poiché l’apprendimento non è mai semplicemente accumulo di nozioni, ma crescita complessiva della persona, la presenza di un alunno disabile non ostacola il percorso educativo, poiché consente ai compagni di confrontarsi in maniera concreta e quotidiana con la diversità e li arricchisce sotto il profilo umano e della maturazione a livello relazionale.

 

Domanda 5: PERCHÉ L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO E/O GLI INSEGNANTI CURRICOLARI IN QUALCHE CASO NON FANNO ESATTAMENTE QUELLO CHE È STATO STABILITO DEI REFERENTI AUSL?

Risposta: Il rapporto tra i referenti AUSL e la scuola non è di subordinazione, ma di collaborazione costante e continua tra professionisti di settori diversi: le indicazioni e i riferimenti dei referenti AUSL sono preziosissimi per i docenti, ma devono essere calati nella realtà del contesto scolastico. La ragione per cui i docenti e i referenti AUSL si confrontano periodicamente attraverso gli incontri di GLHO (Gruppi di Lavoro Operativi per l’Handicap) sta proprio nel fatto che, per avere un quadro quanto più possibile completo ed utile della situazione dell’alunno con disabilità, è necessario mettere insieme i due punti di vista differenti: quello clinico da un lato e quello educativo-scolastico dall’altro.

 

Domanda 6: PERCHÉ L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO A VOLTE FA LEZIONE A TUTTA LA CLASSE O SOSTITUISCE UN COLLEGA DELLA CLASSE CHE SI ASSENTA? QUESTO NON PRIVA L’ALUNNO DISABILE DEL SUO DIRITTO?

Risposta: L’insegnante di sostegno è a tutti gli effetti titolare della classe, come gli insegnanti curricolari. La sua figura non è pensata per occuparsi in maniera esclusiva dell’alunno con disabilità, proprio perché ciò produrrebbe una discriminazione ed un’esclusione, anziché favorire l’integrazione e l’inclusione, che costituiscono il vero obiettivo.

In sostanza, l’insegnante di sostegno viene assegnato alla classe perché si riconosce che, in presenza di diversità importanti, l’organizzazione delle attività didattiche può diventare più complessa: le disposizioni della normativa italiana sono molto avanzate in questo senso, perché non considerano da un lato gli alunni “normodotati” e dall’altro l’alunno con disabilità, quanto piuttosto il gruppo-classe nel suo complesso, formato da tante diversità, più o meno evidenti ed accentuate, che hanno l’obiettivo di crescere insieme integrandosi, con particolare attenzione all’apprendimento delle abilità sociali e relazionali.

 

C. SCUOLA INFANZIA

Domanda 1: Come funziona la scuola dell’infanzia “Gambalunga”?

Risposta: Sono costituite due sezioni miste (cioè con bimbi di età dai 3 ai 5 anni), funzionanti per 40 ore settimanali, con servizio mensa.  

Domanda 2: Quale corredo devono avere gli alunni?

Risposta: I materiali (grembiule, cambio, ecc…) sono indicati alla pagina apposita

 

D. VACCINAZIONI

Domanda 1: Potete darmi dei chiarimenti circa l’obbligo vaccinale? E’ ancora in vigore?

L’obbligo vaccinale attualmente è ancora in vigore.

Domanda 2: Nel caso in cui mio figlio non sia vaccinato, non verrà accettato a scuola?

Risposta: Per la scuola dell’infanzia, le vaccinazioni costituiscono un requisito di accesso, quindi il bimbo non potrà entrare a scuola, tranne nei casi in cui la mancata vaccinazione abbia una motivazione certificata. Per la scuola primaria e media, l’alunno potrà ugualmente frequentare, ma saranno applicate le regole previste dalla normativa vigente. 

Domanda 3: La scuola può decidere di dichiarare “obiezione di coscienza” rispetto alle norme previste dal decreto vaccini?

Risposta: La scuola è un ente pubblico e in quanto tale tenuta a rispettare le norme vigenti dello Stato. Il rispetto del decreto non è quindi a discrezione dell’Istituto scolastico o dei singoli docenti. Non esiste la possibilità di “obiezione di coscienza” per le istituzioni, ma solo per i singoli e solo nei casi specifici previsti dalla legge: negli altri casi, il mancato rispetto delle leggi vigenti si configura come inadempienza e/o reato. 

 

E. MESSA A DISPOSIZIONE DOCENTI FUORI GRADUATORIA

Domanda 1: Posso inviarvi la mia candidatura per eventuali supplenze come insegnante fuori graduatoria?

Risposta: Le candidature possono essere inviate nei modi e nei tempi stabiliti dal “Regolamento per la messa a disposizione – MAD” pubblicato ogni anno nell’area “Amministrazione Trasparente” del nostro sito (sezione “Bandi di concorso”) e all’Albo online (sezione “Regolamenti”).
Link al modulo di presentazione online.

 

F. RELIGIONE CATTOLICA

Domanda 1: Quando si può scegliere se avvalersi o no dell’insegnamento di religione?

Risposta: La scelta viene effettuata dalla famiglia all’atto dell’iscrizione, all’inizio di un corso di studi (quindi nella prima iscrizione alla scuola infanzia, nell’iscrizione alla classe 1^ di scuola primaria, nell’iscrizione alla classe 1^ di scuola media). Tale scelta deve essere considerata valida dalla scuola per l’intero ciclo di studi, fatta salva l’autonoma possibilità della famiglia di modificarla entro il termine delle iscrizioni annuali (cioè entro la data fissata annualmente dal Ministero per le iscrizioni, usualmente entro il mese di gennaio).
Successivamente, ma solo per coloro che hanno scelto all’atto dell’iscrizione di non avvalersi dell’insegnamento della religione, è prevista all’inizio di ogni anno scolastico l’opzione relativa alle attività alternative (cioè la famiglia, conoscendo la programmazione e l’orario per l’anno scolastico, decide se optare per le attività alternative, per l’uscita anticipata o l’ingresso posticipato, ove possibili).
Si invitano quindi le famiglie a non richiedere ora il cambio della scelta iniziale, poiché ad anno scolastico iniziato non è possibile rinunciare all’insegnamento della religione cattolica, né optare per esso nel caso in cui non lo si sia scelto inizialmente. Si riporta, per completezza, stralcio della normativa vigente.
La questione relativa alla facoltà di avvalersi o di non avvalersi dell’IRC è disciplinata dagli articoli 309 e 310
del Dlgs. 297/1994 Testo Unico della scuola. In particolare all’art. 310 recita:
“1. Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori,è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
2.All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna,
elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, dai genitori o
da chi esercita la potestà nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del codice
civile.”
Anche la più recente Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016, relativa alle “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018” ribadisce lo stesso principio al punto 10: “10 – Insegnamento della religione cattolica e attività alternative.
La facoltà di avvalersi  o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori degli alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
[…]La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente circolare. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali. […].”

Domanda 2: Perché non posso cambiare la mia scelta durante l’anno scolastico?

Risposta: Perché la scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica comporta per la scuola una differente organizzazione, sia per quanto riguarda le nomine dei docenti, sia per quanto riguarda l’orario di funzionamento, che devono essere definiti prima dell’inizio delle lezioni, per ovvie ragioni organizzative. 

 

G. USO LOCALI DELLA SCUOLA

Domanda 1: I locali della scuola possono essere utilizzati da esterni?

I locali della scuola possono essere utilizzati da esterni (es. Associazioni ecc.) secondo le disposizioni del Regolamento d’Istituto, che prevede la concessione compatibilmente con le attività didattiche e dietro corresponsione di una quota per la copertura delle spese vive. La richiesta va inoltrata al Dirigente che, sentito il parere del Consiglio d’Istituto, autorizza il Direttore dei Servizi Amministrativi alla stipula di un contratto di concessione. 

Domanda 2: Gli esterni che utilizzano i locali della scuola possono avvalersi del supporto dei collaboratori scolastici in servizio?

Se l’attività svolta non è compresa nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, nessun dipendente pubblico può, durante il suo orario di servizio, collaborare ad attività esterne. 

Al di fuori dell’orario di servizio, è possibile per i collaboratori scolastici fornire prestazioni occasionali (es. apertura, chiusura, pulizia dei locali), previa autorizzazione della scuola. 

Domanda 3: Gli esterni che propongono corsi a pagamento nei locali della scuola, possono pubblicizzare tali corsi attraverso i canali scolastici (es: diffusione di volantini nelle classi ecc.)?

Se le attività proposte non rientrano nel Piano dell’Offerta Formativa non possono essere pubblicizzate attraverso i canali della scuola, per non violare i principi della libera concorrenza. E’ possibile appendere manifesti nella bacheca all’ingresso oppure fare volantinaggio all’uscita della scuola. 

Domanda 4: La scuola è coperta da assicurazione per le attività svolte da esterni nei suoi locali?

L’assicurazione della scuola copre esclusivamente gli studenti e il personale impegnato nelle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa, quindi per tutte le attività esterne è necessario che gli organizzatori dispongano di propria assicurazione.

 

 




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